Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 6 mag 1908
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore, ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato. Il Collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari, fa le proposte per i libri di testo, per l'acquisto di materiale scientifico e didattico e per le punizioni più gravi da infliggersi agli allievi, a norma del regolamento di cui all'. Il Collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-13;97#art-20