Art. 2
2 / 26In vigore dal 6 mag 1908
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 8000;
la provincia di Ancona con L. 4950;
il comune di Fabriano con L. 3200;
la Camera di commercio di Ancona con L. 750.
I contributi di cui sopra saranno proporzionalmente accresciuti a carico di ciascuno degli enti soprannominati nella misura che in avvenire si renderà necessaria per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli del presente R. decreto sempre che il bilancio della scuola non possa sostenere la maggiore spesa.
I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti nei casi di scioglimento della scuola nella misura che sarà necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dall' ed agli impegni regolarmente assunti dalla scuola disciolta fino a tanto che tali obblighi e impegni non sieno stati soddisfatti.
Il comune di Fabriano fornisce gratuitamente la luce, la forza motrice e i locali in cui ha sede la scuola e provvede nello stesso modo alla loro manutenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-13;97#art-2