Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 6 mag 1908
È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe siano della stessa natura e di egual grado e i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto Reale o Ministeriale. Perché i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre inoltre, che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le Giunte di vigilanza esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale. In caso di simili passaggi, sono agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-13;97#art-15