Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 6 mag 1908
Il numero degli insegnanti e del personale della scuola, delle officine, dei laboratori, come pure i loro stipendi saranno determinati da una pianta organica deliberata dalla Giunta di vigilanza ed approvata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-13;97#art-13