Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 1 apr 1908
Sulla proposta del ministro dell'interno: N. LXVI (Dato a Roma, il 6 febbraio 1908), sulla delimitazione dei confini tra i comuni di Villaminozzo e Ligonchio (Reggio Emilia), nelle zone Rimandato e Rimandatino.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;66#art-1