Regolamento›Capo II
Art. 77
53 / 339In vigore dal 24 ott 1919
Non può essere ammesso agli esami chi non abbia cinque anni di effettivo lodevole insegnamento in una scuola elementare pubblica, inferiore o superiore, attestato dal R. provveditore e non ottenga dalla Deputazione provinciale scolastica l'attestazione che egli per la sua condotta morale e civile è degno dell'ufficio cui aspira.
Ai maestri, i quali hanno prestato un servizio militare senza demeriti nella guerra ultima, è computato per il compimento del detto quinquennio d'insegnamento, tanto per l'ammissione agli esami speciali di cui alla lettera b) del precedente articolo, quanto per il conseguimento del diploma di abilitazione alla direzione didattica in base al R. decreto 1° febbraio 1906, n. 30, il tempo passato sotto le armi, purchè il lodevole insegnamento da essi prestato comprenda un periodo di tempo non inferiore a tre anni.
L'Autorità militare competente a dichiarare la durata e la qualità del servizio militare è il comandante di corpo o il capo servizio per i militari tuttora alle armi ed i comandanti dei centri di mobilitazione per i militari già congedati od in licenza illimitata in attesa di congedo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-77