Art. 5
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 5

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In vigore dal 26 mag 1908
Nei Comuni, che siansi avvalsi dalla facoltà concessa dall' della legge comunale e provinciale (T. U. approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164) potranno costituirsi più Commissioni speciali, una per ciascuno dei quartieri. Quella del quartiere in cui è la sede del municipio sarà composta a norma dell'articolo precedente, le altre saranno presiedute ciascuna dal delegato del sindaco e composte, ove non esistano nel rispettivo quartiere membri di diritto, di persone appartenenti alle medesime categorie.
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