Art. 330
RegolamentoTitolo VII

Art. 330

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In vigore dal 26 mag 1908
Le domande per apertura di scuole o convitti, corredate dei documenti indicati negli articoli precedenti, sono trasmesse dal R. ispettore, col suo parere, al R. provveditore, entro 15 giorni dal ricevimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-330