Art. 329
RegolamentoTitolo VII

Art. 329

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In vigore dal 26 mag 1908
Nelle scuole e nei convitti privati l'uso dai libri approvati dall'autorità scolastica, non è obbligatorio: ma il R. provveditore può vietare l'uso di quelli che ritenga nocivi. A questo effetto ogni cambiamento nei libri di testo adottati dovrà essere notificato al R. ispettore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-329