Art. 284
RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 284

327 / 339
In vigore dal 26 mag 1908
Qualora lo Stato per effetto dell' della legge 8 luglio 1904, n. 407 sia obbligato al rimborso per una scuola mantenuta in consorzio da due o più Comuni, esso rimborserà direttamente ai singoli Comuni la maggiore spesa che dovranno sostenere in proporzione della quota da ciascuno corrisposta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-284