Art. 268
RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 268

311 / 339
In vigore dal 26 mag 1908
Lo Stato concorre nelle spese che i Comuni sostengono per gli aumenti degli stipendi dei maestri, portati dalla legge 11 aprile 1886, n. 3978 a norma e nelle misure stabilite dall' di questa legge.
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