Art. 258
RegolamentoCapo II

Art. 258

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In vigore dal 26 mag 1908
Nel caso di ritardo non giustificato nell'invio dell'avviso di pagamento e della comunicazione degli estremi della ricevuta, può essere dal prefetto applicata all'esattore l'ammenda prevista dai capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie e delle esattorie.
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