Art. 253
RegolamentoCapo II

Art. 253

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In vigore dal 26 mag 1908
L'esattore, il quale sia anche tesoriere comunale, è tenuto al pagamento delle rate scadute, dedotte le somme già sequestrate e cedute a norma di legge, sulla semplice esibizione del mandato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-253