Art. 252
RegolamentoCapo II

Art. 252

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In vigore dal 26 mag 1908
Degli estratti indicati nell'articolo precedente sarà, nei modi e termini di cui all', inviata dall'esattore ricevuta al prefetto, salvo l'applicazione, per il caso di mancanza o di ritardo non giustificato, dell'ammenda stabilita dai capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie e delle esattorie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-252