Art. 251
RegolamentoCapo II

Art. 251

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In vigore dal 26 mag 1908
Dal prefetto sono pure trasmessi immediatamente agli esattori, in piego raccomandato, gli estratti delle deliberazioni del Consiglio scolastico provinciale per l'approvazione delle nomine e delle aspettative, per la sospensione dall'ufficio, per il licenziamento degli insegnanti e dei direttori stipendiati dal Comune, per l'approvazione delle convenzioni intercedute fra gl'insegnanti e il Municipio, nonché gli estratti dei provvedimenti delle autorità scolastiche, i quali importino variazioni nel personale o negli stipendi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-251