Art. 25
RegolamentoCapo II

Art. 25

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In vigore dal 26 mag 1908
Per popolazione agglomerata agli effetti dell' ultimo comma della legge 13 novembre 1859, n. 3725, s'intende quella compresa nel raggio di due chilometri dal centro. Le frazioni o borgate non devono calcolarsi solo quando formino aggregati distinti.
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