Art. 247
RegolamentoCapo II

Art. 247

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In vigore dal 26 mag 1908
Gli stipendi sono pagati a rate mensili o bimestrali. Il maestro, che cessa dall'ufficio per qualsivoglia ragione durante l'anno scolastico, ha diritto a tanti decimi sullo stipendio annuale quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato. La stessa ripartizione proporzionale ai mesi di lezione sarà adottata per le scuole, in cui si fa lezione soltanto una parte dell'anno, e con la medesima norma vien regolato lo stipendio di chi sostituisce il maestro. La norma anzidetta è applicabile per determinare i diritti eventuali degli eredi o altri successori del maestro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-247