Art. 22
RegolamentoCapo II

Art. 22

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In vigore dal 26 mag 1908
Quando in un Comune non si verifichi la condizione indicata nella lettera c) dell'articolo precedente, ed in esso siano aperte una o più scuole facoltative frequentate da almeno trenta alunni, l'autorizzazione a trasformare una o più scuole annuali in semestrali, sarà subordinata alla condizione che il Comune stesso classifichi un numero corrispondente di dette scuole facoltative. In ogni caso l'economia risultante dall'applicazione di queste disposizioni non potrà essere impiegata che a scopi d'istruzione o a vantaggio d'istituzioni sussidiarie alla scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-22