Art. 217
RegolamentoCapo VII

Art. 217

274 / 339
In vigore dal 26 mag 1908
Gli affari disciplinati si trattano senza l'intervento di difensori o di persone estranee, e si discutono e si risolvono esclusivamente in base ai documenti consegnati negli atti ed alle difese dell'incolpato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-217