Art. 207
RegolamentoCapo VI

Art. 207

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In vigore dal 26 mag 1908
Il Consiglio scolastico provinciale che si avvale della facoltà consentitagli dall', comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, deve comunicare all'interessato, insieme con gli addebiti, il parere del Consiglio comunale. Il termine concesso per la difesa sarà fissato avuto riguardo alla distanza e alle circostanze del caso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-207