Art. 205
RegolamentoCapo VI

Art. 205

228 / 339
In vigore dal 26 mag 1908
Il Comune, che vuol provvedere al licenziamento di un maestro per ragioni disciplinari, deve comunicargli per iscritto gli addebiti ed assegnargli un congruo termine, non minore di 10 giorni, per presentare le sue difese. La deliberazione di licenziamento deve contenere i motivi del provvedimento e le principali risultanze che comprovano gli addebiti mossi al maestro, nonché le ragioni da lui dedotte a sua difesa. La deliberazione è notificata all'interessato giudizialmente, nei modi stabiliti dall', ed è trasmessa al Consiglio scolastico provinciale col documento comprovante la eseguita notificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-205