Art. 2
RegolamentoTitolo VII

Art. 2

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In vigore dal 26 mag 1908
Gli aumenti del decimo sugli stipendi che si riferiscono ai sessenni che erano in corso al sopravvenire della legge 8 luglio 1904, n. 407, saranno liquidati in base agli stipendi, che dalla tabella annessa alla legge 11 aprile 1886, n. 3798, sono assegnati alla scuola nella quale insegna il maestro al momento in cui compie il sessennio.
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