Art. 169
RegolamentoCapo III

Art. 169

146 / 339
In vigore dal 26 mag 1908
I diritti acquisiti che l'insegnante trasferito conserva a norma dell' T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, si riferiscono così alla misura dello stipendio, compresi gli aumenti periodici, conseguiti, come al servizio prestato agli effetti della stabilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-169