Art. 164
RegolamentoCapo II

Art. 164

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In vigore dal 26 mag 1908
La deliberazione è notificata giudizialmente al maestro nei modi e nelle forme prescritte dall'° comma, e non diventa esecutiva se non dopo l'approvazione del Consiglio scolastico provinciale. Tale approvazione non potrà essere pronunciata se non siano trascorsi almeno quindici giorni dalla data della notifica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-164