Art. 157
RegolamentoTitolo IIICapo -

Art. 157

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In vigore dal 26 mag 1908
I maestri di scuole non classificate soppresse, che, forniti di titolo legale, abbiano coperto l'ufficio in seguito a concorso, hanno diritto ad essere nominati alle scuole classificate di pari grado, che ai siano rese vacanti entro un anno dalla soppressione. Parimente avranno diritto di essere rieletti a titolari delle scuole soppresse ripristinate nel triennio successivo alla soppressione medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-157