Art. 151
RegolamentoTitolo IIICapo -

Art. 151

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In vigore dal 26 mag 1908
Nell'esaminare le graduatorie il Consiglio scolastico provinciale giudica non della sola legittimità, ma anche del merito. Riconosciuto irregolare l'operato della Commissione giudicatrice, il Consiglio predetto rinvierà gli atti al sindaco quale presidente della Commissione medesima, affinché sia riformata la graduatoria e rifatta la nomina. Vi provvederà però direttamente con le norme indicate dall', comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, procedendo in pari tempo alla nomina, qualora gli atti del concorso, riconosciuti irregolari, siano ad esso pervenuti dopo il 15 settembre.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-151