Art. 149
RegolamentoTitolo IIICapo -

Art. 149

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In vigore dal 26 mag 1908
In caso di rinunzia dell'eletto il Consiglio comunale provvede entro 15 giorni dalla vacanza, scegliendo i maestri nella graduatoria, nei modi indicati all', comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, integrando la terna coi candidati Successivamente classificati. Trascorsi i 15 giorni, provvederà alla nomina il Consiglio scolastico provinciale con le stesse norme.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-149