Art. 147
RegolamentoTitolo IIICapo -

Art. 147

256 / 339
In vigore dal 26 mag 1908
Quando per difetto di candidati eleggibili non siasi potuta formare la terna, il Comune deve sciegliere fra i concorrenti compresi nella graduatoria o nominare l'unico eleggibile. Anche questa nomina è considerata come avvenuta in seguito a concorso e ne produce tutti gli effetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-147