Art. 132
RegolamentoTitolo IIICapo -

Art. 132

241 / 339
In vigore dal 26 mag 1908
I documenti possono essere presentati in originale o in copia debitamente autenticata. Le copie autentiche, che i concorrenti possono presentare invece dei documenti originali, devono essere redatte secondo le disposizioni della legge sul bollo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-132