Art. 117
RegolamentoCapo VI

Art. 117

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In vigore dal 26 mag 1908
Ogni Comune deve, senza preavviso, fare visitare dall'ufficiale sanitario, o da medici all'uopo delegati, tutte le scuole pubbliche e private almeno una volta al mese, o più spesso se si presenta il bisogno. In caso d'urgenza anche il direttore didattico, o il maestro, potrà direttamente richiedere la visita dell'ufficiale sanitario per gli opportuni provvedimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-117