Art. 105
RegolamentoCapo IV

Art. 105

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In vigore dal 26 mag 1908
L'alunno proveniente da scuola pubblica che durante l'anno deve trasferirsi in altro Comune, ricevo dal maestro un certificato vidimato dal direttore e, in mancanza di questo dal sindaco, comprovante la sua effettiva iscrizione alla classe e la regolare frequenza alle lezioni. Questo certificato gli varrà per l'iscrizione alla classe corrispondente nella nuova scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-105