Art. 102
RegolamentoCapo IV

Art. 102

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In vigore dal 26 mag 1908
L'alunno che, proviene da scuola privata o paterna dovrà superare l'esame di ammissione a quella classe in cui domanda di entrare, presentando i documenti indicati nell', comma 1°.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-102