Art. 101
RegolamentoCapo IV

Art. 101

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In vigore dal 26 mag 1908
Nei Comuni che non hanno direzione didattica, una copia del registro d'iscrizione è inviata, non oltre un mese dalla riapertura della scuola, al R. ispettore cui si darà altresì notizia delle nuove iscrizioni avvenute dopo il principio delle lezioni. Il registro completo sarà alla fine dell'anno scolastico depositato nell'archivio del municipio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-101