Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 14 mar 1908
Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta; questa elegge nel suo seno il segretario. Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, periodicamente, sull'andamento generalo della scuola e sulle deliberazioni della Giunta. I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-01-23;22#art-9