Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 14 mar 1908
L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati 2. Il direttore fa parte di pieno diritto della Giunta di vigilanza. Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola, per una somma annua non inferiore alle L. 100, essi avranno diritto, ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza fino a quando concorreranno nelle spese nana misura suddetta. I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-01-23;22#art-8