Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 14 mar 1908
Agli alunni che dopo aver compiuto regolarmente il corso della scuola supereranno l'esame finale, verrà, rilasciato un diploma di licenza, il quale sarà valido per l'iscrizione senza esame nelle scuole industriali di grado più elevato.
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