Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 14 mar 1908
Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche; le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori; per il riparto degli utili di quelli e di queste; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
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