Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 14 mar 1908
Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni della legge e dei regolamenti in vigore per gl'impiegati civili dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-01-23;22#art-18