Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 17 mar 1908
Il numero degli insegnanti e il personale amministrativo della scuola, delle officine, dei laboratori, e inserviente, come i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro di agricoltura, industria e commercio, su proposta della Giunta di vigilanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;580#art-11