Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 6 mag 1908
Alle spese di mantenimento della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con annue L. 3000; la Camera di commercio di Ancona con annue L. 1200; il comune di Ancona con annue L. 1500; la provincia di Ancona con annue L. 1600 negli anni 1908 e 1909 e con L. 2000 negli anni successivi. La Camera di commercio di Ancona fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione ed ai servizi di acqua occorrente alla scuola. Sono pure destinati al mantenimento della scuola di assegni che fossero concessi da altri enti o da privati e gli altri eventuali proventi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;593#art-2