Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 11 feb 1908
Il R. decreto in data 15 giugno 1905, n. CCXIII, è abrogato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 ottobre 1907. VITTORIO EMANUELE. F. Cocco-Ortu. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;552#art-23