Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 14 mag 1908
Il direttore e i professori, che hanno il grado di titolari, sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali. Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, con una quota annuale, che sarà determinata dal regolamento il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-17