Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 28 nov 1907
Sulla proposta del ministro dell'interno: N. CCCCXXXII (Dato a Racconigi, il 4 ottobre 1907), col quale si provvede alla delimitazione dei confini ed al riparto delle attività e passività tra i comuni di Piedicavallo e Rosazza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-04;432#art-1