Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 30 nov 1907
Il comune di Torino provvederà a carico del proprio bilancio al pagamento delle eventuali deficienze sull'introito annuo di L. 17,890 per tasse scolastiche alle condizioni e nei termini convenuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;439#art-4