Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 5 nov 1907
Il servizio di Cassa dell'istituto sarà fatto da un Istituto di credito locale all'uopo designato dal Consiglio di amministrazione secondo le norme stabilite dal regolamento. Presso questo Istituto di credito saranno depositati in conto corrente i redditi del patrimonio e i contributi dei vari enti nonché gli altri assegni eventuali a favore della scuola. Le tasse scolastiche e le rette saranno versate all'economo il quale le depositerà nel conto corrente trattenendo un fondo per le spese giornaliere del convitto nella misura che sarà stabilita dal regolamento. I contributi dei convittori per spese diverse saranno pure versati all'economo, che ne terrà conto separato come sarà pure stabilito dal regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-22