Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 5 nov 1907
Il numero degli insegnanti ordinari e straordinari e del rimanente personale stabile dell'Istituto, come pure i loro stipendi sono determinati dalla pianta organica unita al presente statuto e firmata per ordine Nostro, dal ministro proponente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-16