Art. 51 · Art. 9 legge 29 dicembre 1904, n. 686.
Testo unicoCapo IV

Art. 51

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Art. 9 legge 29 dicembre 1904, n. 686.

In vigore dal 17 nov 1907
Con R. decreto saranno stabilite le indennità di carica, di alloggio e di servizio da corrispondersi ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, ai graduati ed alle guardie di città. Rendendosi vacanti i posti di ragioniere nell'ufficio di pubblica sicurezza della capitale, non saranno più conferiti.
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