Art. 5 · Art. 5 legge 21 agosto 1901, n. 409.
Testo unicoCapo I

Art. 5

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Art. 5 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza fanno parte degli uffici di prefettura e di sottoprefettura. Le spese di affitto per i locali di ufficio provinciale e circondariali di pubblica sicurezza sono a carico della Provincia.
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