Art. 49 · Art. 43 legge 21 agosto 1901, n. 409.
Testo unicoCapo IV

Art. 49

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Art. 43 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Nei casi previsti nel 2° e 3° comma dell', le guardie municipali, che siano state ammesse nel corpo delle guardie di città e abbiano diritto a pensioni a carico del Comune, liquideranno, in occasione del loro collocamento a riposo, la pensione ai termini della presente legge. La pensione sarà ripartita a carico dello Stato e del Comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avrà percepito come guardia municipale e come guardia di città.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-49