Art. 48 · Art. 42 legge 21 agosto 1901, n. 409.
Testo unicoCapo IV

Art. 48

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Art. 42 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Gli ufficiali del corpo delle guardie di città e delle guardie municipali, che avranno i requisiti determinati dal regolamento, potranno, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina, essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-48